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Condizioni generali di vendita
 

1 Applicabilità delle condizioni

(1) Le forniture, le prestazioni e le offerte del Contraente (produttore, venditore) si effettuano esclusivamente sulla base delle presenti condizioni commerciali. Queste sono valide per tutti i contratti conclusi dal Contraente con il Committente (acquirente, cliente), relativi a merci/servizi o prestazioni offerti dal Contraente.

(2) Il personale del Contraente, e in particolare il Servizio Clienti, non è autorizzato a raggiungere intese verbali con i Committenti in relazione al contratto, diverse da quanto riportato sui moduli d'ordine del Contraente (tra cui le maschere Internet d'inserimento) o da queste Condizioni Generali di Contratto.

2 Stipulazione del contratto

(1) Le offerte riportate su dépliant, inserzioni e così via sono senza impegno e non vincolanti – anche con riferimento ai prezzi indicati. Per eventuali offerte formulate ad hoc, il Contraente si considera vincolato per 14 giorni di calendario.

(2) Il Committente è vincolato al suo ordine per 14 giorni di calendario. Per essere legalmente validi, gli ordini necessitano della conferma scritta, via fax o e-mail, del Contraente. Se il Contraente non esprime il suo rifiuto entro quattro settimane dal pervenimento dell'ordine, la conferma sarà considerata conferita.

3) Tutti gli accordi raggiunti tra il Contraente e il Committente con la finalità di eseguire questo contratto, sono da stendersi per iscritto, anche via fax o e-mail.

3 Prezzi, variazioni di prezzo, annullamento ordine

(1) I prezzi sono comprensivi dell'imposta di legge.

(2) I prezzi sono da intendersi riferiti al ritiro in proprio da parte del committente presso Eletta S.a.s., Gromo BG. I prezzi sono comprensivi delle spese per imballaggio; spese di spedizione e altri costi accessori vanno aggiunti al prezzo includendo comunque l'imposta di legge.

(3) Modifiche all'ordine disposte in un secondo momento da parte del Contraente, vale a dire successivamente all'accettazione dell'ordine, saranno addebitate. Si considera modifica di un ordine anche qualunque variazione dei dati d'ordine (destinatario della fattura, recapito di fornitura, modalità di spedizione, iter di pagamento e simili). Modifiche volute dal Committente saranno addebitate a forfait in fattura con una commissione di 14,64 € (IVA inclusa), per quanto non si sia raggiunta una diversa regolamentazione scritta.

(4) Variazioni nei dati forniti o trasmessi ed analoghi interventi preliminari, disposti dal Committente, saranno conteggiati a parte.

(5) Il Contraente è autorizzato, non tenuto, ad intervenire autonomamente in via preliminare, in particolare sui dati forniti o trasmessi del Committente, senza chiedere chiarimenti a quest'ultimo, qualora ciò sia nell'interesse economico del Committente o contribuisca al rispetto della data d'ultimazione dell'ordine. Laddove i file del Committente non corrispondano alle indicazioni del Contraente e, attraverso il necessario adattamento dei file di stampa stessi, si constatassero degli errori nel prodotto finale, questi non saranno da addebitare al Contraente. Il Committente dichiara espressamente, che questa operazione ha luogo a proprio rischio. Ne deriva che un conseguente reclamo non verrà riconosciuto. Tali interventi saranno calcolati in base al tempo singolarmente richiesto. Qualora il Committente incorra per questo in sovraccosti, che eccedano nella misura del dieci percento il valore dell'ordine (prezzo d'offerta), si dovrà richiedere il preventivo assenso del Committente al computo di questi costi, per la parte dei sovraccosti eccedente il dieci percento del valore dell'ordine, o almeno 35,38 € (IVA inclusa).

4 Termini di fornitura, area di consegna

(1) Per quanto non si sia concordato per iscritto un termine fisso o una data ferma, le forniture e le prestazioni del Contraente saranno effettuate con la maggiore celerità possibile, comunque al massimo entro un termine di circa quattro settimane.

(2) In presenza di ritardi di fornitura imputabili al Contraente, la durata della proroga da fissarsi per legge da parte del Committente è stabilita in due settimane, che decorrono da quando al Contraente perviene il nuovo termine fissato.

(3) Il rispetto degli obblighi di fornitura e prestazione del Contraente presuppone il puntuale e regolare adempimento degli impegni del Committente. I termini fissi per la resa del servizio saranno validi, solo se confermati dal Contraente come termine fisso, data ferma o termine vincolante. Per le scadenze fisse si dà diritto al Committente, in caso di superamento dei termini, di recedere immediatamente a titolo non oneroso dal contratto. Le forniture e prestazioni, già rese dal Contraente ed accolte dal Committente prima del momento della comunicazione scritta di recesso, potranno essere computate, purché il Committente non sia penalizzato dal calcolo in misura iniqua in termini economici.

(4) Se il Committente cade in ritardo d'accettazione, il Contraente avrà titolo ad esigere il risarcimento del danno da lui incorso; con il verificarsi di una ritardata accettazione, il rischio di deterioramento accidentale e di distruzione accidentale passa al Committente.

(5) La consegna avviene solo entro il territorio italiano.

5 Passaggio del rischio – Spedizione

(1) Il rischio passa al Committente, non appena si sia consegnata la merce in spedizione al soggetto che effettua il trasporto o la stessa abbia lasciato lo stabilimento del Contraente per le finalità di spedizione. Qualora la spedizione venga ritardata per volere del Committente, il rischio passerà a quest'ultimo con l'avviso di materiale pronto alla spedizione.

(2) La consegna sarà effettuata al recapito di fornitura indicato dall'ordinante. Intese d'altro tenore richiedono l'assenso scritto del Contraente.

(3) La spedizione ha luogo a carico del Committente.

6 Diritti del Committente per vizi/Garanzia

(1) Se l'oggetto/la merce/prestazione di fornitura non è della natura pattuita oppure non è idonea all'utilizzo previsto a contratto o in via generale o non ha le caratteristiche che il Committente poteva attendersi da quanto pubblicamente asserito dal Contraente, lo stesso Contraente provvederà in linea di massima all'adempimento, fornendo in un secondo tempo un oggetto non affetto da vizi. Sono consentite più forniture supplementari. Dopo due forniture supplementari insoddisfacenti, il Committente può ridurre adeguatamente il prezzo d'acquisto oppure recedere dal contratto, a sua discrezione.

(2) La mancanza di parte della merce in fornitura non giustifica il reclamo dell'intera fornitura, salvo il Committente non abbia interesse alla fornitura parziale.

(3) Sono escluse maggiori rivendicazioni del Committente – quale ne sia il motivo giuridico. Il Contraente non assume alcuna responsabilità per danni non inerenti l'oggetto fornito. Questa esclusione si estende in particolare a mancato guadagno e danni patrimoniali diversi del Committente. Ciò si applica anche a tutti i danni causati da lavoratori, rappresentanti e personale ausiliario del Contraente.

(4) Se sull'oggetto/merce/prestazione di fornitura si effettuano modifiche da parte del Committente o di terzi, si escluderà una responsabilità del Contraente, salvo il Committente apprenda in seguito che le modifiche non sono la causa originaria del difetto o del danno.

(5) Tutti i modelli originali consegnati al Contraente saranno da questi trattati con cura. Quest'ultimo si assume la responsabilità in caso di danneggiamento o smarrimento, per il solo valore del materiale. Sono escluse maggiori rivendicazioni di qualunque natura.

(6) È esclusa una responsabilità del Contraente per il normale deterioramento.

(7) I diritti nei confronti del Contraente a motivo di vizi spettano al solo Committente diretto e non sono cedibili.

(8) Se un vizio scaturisce da colpa del Contraente, il Committente può esigere il risarcimento del danno alle condizioni definite all'art.

7 Responsabilità per risarcimento danni

(1) Sono escluse rivendicazioni del Committente per risarcimento danni causa vizi materiali palesi della merce fornita, qualora egli non segnali il vizio al Contraente entro un termine di otto giorni lavorativi dalla consegna della merce.

(2) La responsabilità del Contraente al risarcimento del danno, per qualunque motivo giuridico (in particolare per ritardo, vizi od altri impegni violati), si limita ai prevedibili danni specifici di contratto.

(3) Le predette limitazioni di responsabilità non si applicano alla responsabilità del Contraente per condotta dolosa o per colpa grave, alle caratteristiche di qualità garantita per lesioni mortali, personali o pregiudizi alla salute o ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.

8 Riservato dominio

(1) Il Contraente si riserva la proprietà della merce consegnata, fino al pagamento integrale della merce stessa da parte del Committente. Nel mentre sussiste il riservato dominio, il Committente non potrà alienare o disporre altrimenti della proprietà della merce (nel seguito: merce riservata).

(2) In caso di accesso alla merce riservata da parte di terzi – in particolare esecutori di tribunale –, il Committente farà riferimento alla proprietà del Contraente, informandone immediatamente lo stesso Contraente, affinché questi possa far valere i suoi diritti di proprietà.

(3) In caso di condotta anticontrattuale del Committente – in particolare nel caso di ritardato pagamento – il Contraente avrà diritto di recedere dal contratto e di esigere la restituzione della merce riservata.

9 Pagamento

(1) Il pagamento sarà effettuato in contante contrassegno, con versamento anticipato, pagamento in contante o con carta di credito (si accettano solo carte VISA, MASTERCard e American Express). Per le consegne contrassegno si ha una commissione supplementare pari a 12,20 € (IVA inclusa), in caso di spedizione standard ed express. Per i pagamento con carta di credito si ha una commissione di trattamento on-line del 2 % dell'importo totale, comunque non inferiore a 4,82 € (IVA inclusa).

(2) In caso di mancata accettazione, il Contraente applicherà un risarcimento danni forfetario di 40,00 € (più IVA). Su questo diritto di risarcimento danni non cade alcuna imposta (art. 249 parte II capoverso 2 Codice civile tedesco). Il Committente ha però la possibilità di comprovare un danno minore, che sarà adottato come base. Parimenti, il Contraente ha la possibilità di documentare un danno maggiore, che fungerà allora da base. La merce/somma dovuta in virtù del contratto sarà comunque fatturata, indipendentemente da quanto sopra.

(3) Per quanto non debba procedersi a pagamento contrassegno, sul fondamento di intese scritte, le fatture saranno immediatamente saldabili all'arrivo, senza detrazioni, per quanto non si siano pattuite per iscritto altre condizioni di pagamento.

(4) Il personale di vendita e il personale tecnico non sono autorizzati ad incassare contante; sono esclusi gli importi fino a 999,99 € in contanti, contro rilascio di una ricevuta di vendita per contanti. Per il resto, i pagamenti potranno effettuarsi con effetto liberatorio solo direttamente al Contraente oppure su un conto corrente bancario o postale da questi indicato.

(5) Il Contraente si riserva espressamente di non accettare assegni o cambiali. L'accettazione avverrà sempre solo a fini di pagamento. Le spese di sconto de delle cambiali sono a carico del Committente e sono dovute immediatamente.

(6) Il Contraente ha diritto, malgrado disposizioni di diverso tenore del Committente, ad accreditare pagamenti prima a debiti di più vecchia data di quest'ultimo, informando il Committente della modalità del clearing eseguito. Qualora siano già maturati oneri ed interessi, il Contraente avrà facoltà di assegnare il pagamento prima ai costi, poi agli interessi e in ultimo alla prestazione principale.

(7) Il Committente avrà diritto a compensazione, solo quando l'avversa rivendicazione sia stata incontrovertibilmente o legalmente constatata. Il Committente ha comunque titolo a trattenuta anche a motivo di contropretese derivanti dallo stesso rapporto contrattuale.

(8) I diritti nei confronti del Contraente non sono cedibili.

10 Segretezza

Qualora non sia espressamente convenuto per iscritto qualcosa di diverso, le informazioni presentate al Contraente nel contesto di ordini si intendono non confidenziali.

11 Diritto applicabile, nullità parziale

(1) Per le presenti Condizioni Generali di Contratto e qualsiasi rapporto giuridico tra Contraente e Committente trova applicazione la legge della Repubblica italiana.

(2) Non trova applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite per i contratti sulla compravendita internazionale di merci dell' 11.04.1980 (CISG).

(3) Qualora una disposizione in queste condizioni di contratto o una disposizione nel quadro di accordi diversi dovesse essere o risultare nulla, la validità di tutte le altre disposizioni o pattuizioni non ne sarà lesa.

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Non vengono eseguiti test sugli animali.